LEGGE 29 ottobre 1949, n. 826

Type Legge
Publication 1949-10-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea sono punibili con un'ammenda da lire 2500 a lire 25.000. Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio l'ammenda non può essere inferiore a lire 10.000. L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Per i servizi abusivi di linea vale quanto è stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per la circolazione.

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