LEGGE 9 novembre 1949, n. 832

Type Legge
Publication 1949-11-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. All'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono aggiunte le seguenti parole: "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati e invalidi di guerra". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli GRASSI

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