LEGGE 9 novembre 1949, n. 832
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. All'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono aggiunte le seguenti parole: "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati e invalidi di guerra". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli GRASSI
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