DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 836

Type DPR
Publication 1949-04-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, recante disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente norme complementari a quelle dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 8 giugno 1942, n. 719, concernente disposizioni sulla posizione "fuori ruolo" dei funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I funzionari dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso i seguenti Enti: Azienda nazionale autonoma delle strade statali; Consorzio autonomo del porto di Genova; Consorzio edifici universitari in Bologna; Consorzio di navigazione Milano-Cremona in Milano; Consorzio novarolo per la bonifica cremonese mantovana in Casalmaggiore; Consorzio di bonifica in destra del Tirso in Oristano; Istituti autonomi per le case popolari; Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato; Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese; Ente Acquedotti Siciliani; Ente edilizio di Reggio Calabria; Opera nazionale combattenti. I funzionari stessi possono inoltre essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso: il Magistrato alle acque con sede a Venezia; i Provveditorati alle opere pubbliche con sede a Palermo e a Cagliari; i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Art. 2

Il contingente di personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici che puo' essere collocato fuori ruolo presso gli Enti e gli Istituti decentrati di cui al precedente articolo e' fissato in 54 unita', ripartite tra i vari gruppi e gradi giusta tabella allegata al presente decreto. In tale contingente non sono compresi i funzionari che possono essere collocati fuori ruolo in base a speciali disposizioni legislative.

Art. 3

La facolta' di procedere al collocamento fuori ruolo del personale di gruppo C in applicazione del presente decreto ha carattere temporaneo: essa cessera' di avere efficacia quando gli impiegati che nella prima applicazione del presente decreto saranno collocati fuori ruolo rientreranno in ruolo o cesseranno di appartenere ai ruoli di gruppo C dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 4

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

EINAUDI TUPINI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1949

Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 88. - FRASCA

Allegato

Contingente del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici che puo' essere collocato fuori ruolo Gruppo Grado Contingento A 5° 15 A 6° 20 A 7° 7 A 8°-9° 2 B 8° 4 B 9° 1 B 10°-11° 2 C 9° 3 Totale 54 Il Ministro per i lavori pubblici TUPINI Il Ministro per il tesoro PELLA

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