LEGGE 29 luglio 1949, n. 839
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente: Art. 13. (Espatrio e imbarco dopo l'apertura della leva). - "Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro per la difesa può autorizzare l'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera, estera degli iscritti dopo l'apertura della leva della loro classe e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva. "Il Ministro suddetto può delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei permessi d'espatrio e d'imbarco agli iscritti e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio. "La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento, all'atto del suo espatrio, dell'iscritto che non sia stato ancora sottoposto all'esame personale davanti al Consiglio di leva. "Le autorità incaricate del rilascio del passaporto debbono fare al titolare di esso gli stessi avvertimenti di cui al terzo comma dell'art. 10. "Le autorità di frontiera sono tenute ad effettuare alle competenti Capitanerie di porto le notifiche previste dal quarto comma dell'art. 10".
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