LEGGE 20 ottobre 1949, n. 841

Type Legge
Publication 1949-10-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nel bilancio del Ministero della difesa (servizi dell'Esercito) è stanziata, per l'anno finanziario 1948-49, la somma di L. 100.000.000, necessari per la demolizione delle opere militari di difesa lungo i confini occidentali e orientali, in applicazione dell'art. 47 del Trattato di pace.

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