LEGGE 4 novembre 1949, n. 844
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, si applicano anche nei confronti dei professori che siano stati assunti in ruolo universitario o che saranno assunti nel ruolo stesso per effetto dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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