LEGGE 24 novembre 1949, n. 846

Type Legge
Publication 1949-11-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È costituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano un apposito fondo al quale affluiranno il contributo indicato nell'art. 2 della presente legge le somme che sono state o saranno offerte e messe a disposizione dagli enti o dai privati, entro il 31 dicembre 1949, a beneficio delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio verificatosi a Torino il 4 maggio 1949.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.