LEGGE 10 novembre 1949, n. 853
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca, stanziata sul capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.
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