LEGGE 29 ottobre 1949, n. 856

Type Legge
Publication 1949-10-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Alle spese dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi sostiene per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici concorre, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, con la somma annua di lire 380 milioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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