LEGGE 29 ottobre 1949, n. 856
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Alle spese dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi sostiene per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici concorre, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, con la somma annua di lire 380 milioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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