LEGGE 22 novembre 1949, n. 861
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1 agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita, prevista per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato. Con la stessa decorrenza la misura del contributo per gli assegni familiari del settore dell'industria, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137, è elevata al 17,05 per cento.
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