LEGGE 29 ottobre 1949, n. 865
La, Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo del 4,1 per cento a carico dei ricevitori postali-telegrafici per la costituzione del fondo sul quale grava l'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti postali-telegrafi a norma del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, è raddioppiato con decorrenza dal 1 ottobre 1945 limitatamente alla retribuzione mensile percepita dai supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore con provvedimenti legislativi successivi alla data del 1 ottobre 1945 anzidetta.
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