LEGGE 10 novembre 1949, n. 866
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del "Parco nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, a L. 20.000.000 (venti milioni). Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 sono elevati a L. 6.500.000 i contributi di cui ai commi Secondo e terzo dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo a carico rispettivamente della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.
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