LEGGE 21 novembre 1949, n. 867
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Al presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali può essere assegnata in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennità di carica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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