LEGGE 1 dicembre 1949, n. 868
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951. Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non è applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
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