LEGGE 1 dicembre 1949, n. 869
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il limite di L. 50.000 stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, è elevato a 100.000 lire. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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