LEGGE 9 dicembre 1949, n. 877
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche successive fino al 31 marzo 1950, nonchè nei giorni 26 dicembre 1949, 6 gennaio e 11 febbraio 1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattamenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente: sul biglietto al lordo del diritto erariale Sopraprezzo da oltre lire 50 fino a lire 200. . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 da oltre lire 200 fino a lire 400 . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 da oltre lire 400 fino a lire 800 . . . . . . . . . . . . . . . L. 60 da oltre lire 800 fino a lire 1000 . . . . . . . . . . . . . . L. 100 da oltre lire 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150 Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.
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