DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1949, n. 883
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento sui lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;
Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1557, ed il decreto luogotenenziale 24 agosto 1914, n. 235, che apportano modifiche all'art. 81 di detto regolamento Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il decreto 21» giugno 1947, n. 1287, concernente il limite delle spese ad economia per il servizio dei materiali del genio militare;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentita la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta
Art. 1
L'art. 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, e' sostituito dal seguente "Ai comandanti del genio e' devoluto il collaudo di tutti i lavori del genio militare nel territorio di loro competenza, tanto se eseguiti ad impresa quanto se eseguiti ad economia (in amministrazione, a cottimo o con le truppe). La designazione del collaudatore e' fatta invece dal Ministero della difesa: a) nei casi di prolungata, assenza del comandante del genio titolare; ed in questi casi la designazione deve essere provocata in tempo utile da chi fa le veci del titolare; b) nei casi speciali in cui, a giudizio del Ministero stesso, il comandante del genio abbia avuto diretta, ingerenza nella condotta dei lavori; c) in tutti i casi in cui il Ministero ritiene di nominare altro collaudatore. Ciascun Comando del genio, per i lavori del proprio territorio, puo' per(delegare lo stesso capo dell'ufficio esecutivo a compiere il collaudo ed autorizzarlo ad ometterlo quando si tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in amministrazione). Puo' provvedere personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza o la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L. 1.500.000; se l'importo dei lavori non supera il milione di lire puo' autorizzare l'omissione del collaudo". "Quando, ai sensi del comma precedente, il collaudo venga omesso, il conto finale sara' munito dal capo dell'ufficio esecutivo di una dichiarazione di buona esecuzione conforme al mod. 33".
Art. 2
Possono essere ordinate ad economia spese per il servizio dei materiali del genio militare - compresi gli acquisti dal commercio - per importi non eccedenti, per ogni singola obbligazione, le L. 600.000.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 117. - FRASCA