DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 884

Type DPR
Publication 1949-10-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'art. 83 del Trattato di pace tra, l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I rappresentanti del Governo italiano presso le Commissioni internazionali di conciliazione di cui all'articolo 83 del Trattato di pace, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri. Una stessa persona puo' essere nominata rappresentante del Governo italiano in piu' di una Commissione.

Art. 2

Qualora in una delle dette Commissioni sia necessario addivenire alla nomina di un terzo membro questa avra' luogo in conformita' della, procedura prevista dall'art. 83 del Trattato di pace.

Art. 3

Con decreto del Ministro per gli affari esteri sono nominati: 1) un agente generale del Governo italiano per tutte le Commissioni internazionali di conciliazione costituite in conformita' di detto art. 83 del Trattato di pace, il quale e' un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 4°; 2) un agente del Governo italiano ed un agente sostituto per una o piu' di dette Commissioni. L'agente generale coordina l'azione degli agenti e degli agenti sostituti presso le singole Commissioni di conciliazione. Gli agenti e gli agenti sostituti sostengono le ragioni del Governo italiano presso le Commissioni di conciliazione. Essi svolgono la loro azione tenendosi in contatto con il Ministero degli affari esteri e con le altare Amministrazioni dello Stato tramite l'agente generale. Possono essere nominati agenti per la trattazione di singoli affari.

Art. 4

I segretari italiani delle segreterie miste delle Commissioni di conciliazione sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il Ministro per gli affari esteri provvede alla scelta e designazione fra i propri dipendenti, nel limite di non oltre uno per ogni Commissione, di traduttori esperti e consulenti nonche' d'intesa col Ministro per il tesoro, dell'altro personale eventualmente necessario al funzionamento delle Commissioni di di conciliazione, scelto anch'esso fra i dipendenti del Ministero degli affari esteri.

Art. 5

Il trattamento del terzo membro presso le Commissioni di conciliazione viene fissato di volta in volta, in conformita' delle disposizioni del Trattato di pace. Al rappresentante del Governo italiano presso ognuna delle Commissioni di conciliazione e' corrisposta una indennita' di L. 40.000 mensili se funzionario dello Stato; di L. 60.000 mensili, qualora si tratti di persona estranea all'Amministrazione dello Stato. All'agente generale del Governo italiano presso dette Commissioni e' corrisposta una indennita' mensile di L. 50.000. Agli agenti del Governo, se funzionari dello Stato, e corrisposta una indennita' mensile di L. 30.000; tale indennita' sara' elevata a L. 45.060 qualora si tratti di persona estranea all'Amministrazione dello Stato. Agli agenti sostituti sara' corrisposta una indennita' di L. 20.000 mensili se funzionari dello Stato, da elevarsi a L. 30.000 qualora si tratti di persona estranea all'Amministrazione. Le indennita' per gli agenti designati per la trattazione di singoli affari sono fissate di volta in volta con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Ministro per il tesoro. Ai segretari italiani nelle segreterie miste delle Commissioni di conciliazione e' corrisposta, una indennita' mensile di L. 20.000. Qualora la stessa persona cumuli le mansioni di rappresentante del Governo, agente del Governo o agente sostituto del Governo presso piu' di una Commissione di conciliazione il trattamento stabilito per uno solo di detti incarichi sara' elevato del 20% per ognuno degli incarichi cumulati, senza poter superare in nessun caso l'aumento complessivo dell'80% sul trattamento previsto per uno solo di detti incarichi.

Art. 6

Al seguente personale in servizio presso le Commissioni internazionali di conciliazione spettano le seguenti indennita' mensili: 1) traduttori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 2) archivisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 3) dattilografe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.000

Art. 7

I relativi provvedimenti di nomina stabiliranno la decorrenza degli incarichi e del trattamento economico previsto dal presente decreto. Alle variazioni necessarie del detto trattamento economico provvedono di concerto con appositi decreti, i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro. Le spese necessarie al funzionamento delle Commissioni di conciliazione graveranno sugli appositi stanziamenti.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addi' 9 dicembre 1949

Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 125 - FRASCA

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