LEGGE 21 novembre 1949, n. 888
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In deroga all'art. 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, ed all'art. 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734, per gli stipendi, gli assegni fissi e le altre competenze, comunque denominate, a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza, l'arrotondamento degli importi netti dei singoli emolumenti viene eseguito, indipendentemente dal loro importo, arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre. Per gli stipendi ed assegni la cui misura è stabilita ad anno l'importo netto mensile per ciascuna rata si determina detraendo dal lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate, dividendo per dodici la differenza ed arrotondando il quoziente a mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a derogare a quanto stabilito al precedente comma, arrotondando alla lira le singole competenze mensili nonchè le ritenute gravanti le competenze medesime.
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