LEGGE 24 ottobre 1949, n. 893
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In aggiunta alla spesa, di lire 20 miliardi autorizzata con la legge 29 dicembre 1948, n. 522, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione ii opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
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