LEGGE 10 novembre 1949, n. 894
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Chiunque, per avere venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto alle quote di integrazione previste dal regio decreto-legge 219 maggio 1937, n. 1267, sostituito dalla legge 4 settembre 1940, n. 1517, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente nazionale serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
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