LEGGE 21 novembre 1949, n. 895
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per il trimestre 1 luglio 30 settembre 1949. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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