LEGGE 1 dicembre 1949, n. 896
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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