LEGGE 1 dicembre 1949, n. 896
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)