LEGGE 21 novembre 1949, n. 903

Type Legge
Publication 1949-11-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le occupazioni in via provvisoria di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1097, già disposte nel bacino del Volturno, sono protratte dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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