LEGGE 29 ottobre 1949, n. 906
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero del tesoro, è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento tenuto conto del volume delle opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici nonchè, in ogni caso, con preferenza, e precedenza alle domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle cooperative agricole - anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di lire un miliardo e duecentomilioni, al tasso del cinque per cento. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma, precedente. Ai fini del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecentomilioni, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.
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