LEGGE 21 novembre 1949, n. 916
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli articoli 1, 3, 11, 18 e 19 della, legge 23 aprile 1949, n. 165, sono apportate le modifiche risultanti dagli articoli seguenti.
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