LEGGE 1 dicembre 1949, n. 917
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni previste dall'articolo unico del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, per la presentazione alle Amministrazioni competenti delle istanze aderenti al pagamento dei debiti scaduti si applicano anche per il periodo dall'11 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949. Non sono tenuti a, presentare le istanze coloro che abbiano già chiesto alle Amministrazioni competenti la liquidazione dei loro crediti.
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