LEGGE 5 dicembre 1949, n. 918
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È elevato da L. 5000 a L. 100.000 l'importo stabilito dall'art. 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la sottoscrizione mediante croce-segno delle cambiali agrarie. Restano invariate le condizioni e le modalità previste dalla predetta disposizione di legge.
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