LEGGE 24 novembre 1949, n. 921
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le farine di cereali per la fabbricazione di pasta, e di altri prodotti alimentari da esportare. La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.
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