LEGGE 30 novembre 1949, n. 922
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, è corrisposto un acconto una tantum sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla, data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita, ed ogni altra, indennità o assegno, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio, paga o retribuzione. L'importo dell'acconto di cui al precedente comma va arrotondato, per eccesso, a lire mille.
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