LEGGE 1 dicembre 1949, n. 923

Type Legge
Publication 1949-12-01
Ultimo aggiornamento 1950-01-08
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'importo della indennità di contingenza, istituita, a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1949 e per l'anno 1949, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a, Roma, addì 10 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)