LEGGE 1 dicembre 1949, n. 923
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'importo della indennità di contingenza, istituita, a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1949 e per l'anno 1949, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a, Roma, addì 10 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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