LEGGE 24 dicembre 1949, n. 940
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le aliquote dell'imposta, di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali stabilite con la legge 18 febbraio 1949, n. 27 - per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950 - continueranno ad applicarsi anche a decorrere dal 4 gennaio 1950, sostituendosi il disposto delle lettere p) e q) del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge come segue: p) più di 210.000 fino a 244.000 metri, L. 1.700; q) più di 244.000 metri, L. 2.200; e quello del n. 4 dello stesso articolo come segue: Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5% in mista, intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante: a) fino a 4.000 metri, L. 28; b) più di 4.000 metri, fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille metri; c) più di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri. Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano a 1000, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.
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