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LEGGE 24 dicembre 1949, n. 941

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza, della vendita, dei seguenti prodotti: frumento, granoturco e segala; farine e semole di frumento, granoturco e segala; paste alimentari confezionate col solo impiego di farine e semole di frumento e segala. Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.