LEGGE 1 dicembre 1949, n. 943
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I vincitori dei concorsi in via di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sono nominati nei ruoli di cui alle tabelle approvate col decreto anzidetto e nei gradi per i quali i concorsi stessi vennero banditi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.