LEGGE 15 dicembre 1949, n. 944
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Aggio per gli esattori.
Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi. Dallo stesso anno è abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.