LEGGE 22 dicembre 1949, n. 947

Type Legge
Publication 1949-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativa negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1949, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944 e di contingenza, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

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