LEGGE 23 dicembre 1949, n. 949

Type Legge
Publication 1949-12-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, concernente la conservazione del posto ai lavoratori delle classi 1924 e successive, chiamati alle armi per servizio di leva, sono estese ai lavoratori delle classi anteriori al 1921, che, avendo dovuto interrompe i corsi allievi ufficiali di complemento o non avendo potuto compiere il servizio di prima nomina in dipendenza degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, siano o siano stati, in data successiva a quella, di liberazione delle singole Province, chiamati alle armi per completare i corsi predetti o per compiere il servizio di: prima nomina e che, in conseguenza e di detta chiamata alle armi, siano incorsi o possano incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.