LEGGE 23 dicembre 1949, n. 951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per l'anno 1949 ed estesa, ai contributi dovuti per lo stesso anno con la legge 14 maggio 1949, n. 268, è prorogata per l'anno 1950 ed estesa ai contributi dell'anno medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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