LEGGE 23 dicembre 1949, n. 952

Type Legge
Publication 1949-12-23
State In force
Source Normattiva
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La, Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria, che usufruiscano della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre è corrisposto, oltre all'indennità relativa al periodo predetto, uno speciale assegno, di ammontare pali o sei giorni di indennità e dell'assegno integrativo di cui agli articoli 34 e 35 della legge 29 aprile 1949 n. 264, con le eventuali maggiorazioni per i familiari, esclusa la indennità di caropane.

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