LEGGE 29 dicembre 1949, n. 955
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 1950. Le tabelle allegate A e B alla detta legge sono sostituite con le tabelle A e B allegate alla presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.