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LEGGE 19 dicembre 1949, n. 957

Current text a fecha 2010-12-16

La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli successivi.