La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli successivi.
La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli successivi.