LEGGE 29 dicembre 1949, n. 959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, sono prorogate sino al 31 dicembre 1954.
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