DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. 960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'aliquota per ciascun ruolo e grado degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare, in servizio permanente effettivo, che possono essere collocati in posizione ausiliaria per la quinta applicazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e' fissata come segue: Arma aeronautica - Ruolo naviganti: Generale di divisione aerea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3 Generale di brigata aerea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4 Arma aeronautica - Ruolo servizi: Colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 Tenente colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4 Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5
Art. 2
I collocamenti in posizione ausiliaria di cui, all'art. 1 saranno disposti entro il 31 dicembre 1949. I decreti relativi ai provvedimenti anzidetti potranno essere emanati anche in data successiva a quella indicata dal comma precedente, sempre che le decisioni definitive dei competenti organi di valutazione e la relativa partecipazione agli interessati, mediante dispaccio ministeriale, siano intervenute nel termine suddetto.
EINAUDI PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1949
Atti dei Governo, registro n. 30, foglio n. 148. - FRASCA
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