LEGGE 1 dicembre 1949, n. 961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella misura di cui alla tabella annessa alla presente legge.
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