LEGGE 15 dicembre 1949, n. 965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
A completamento della somma, di L. 190.361.068,13, investita in base alla legge 19 giugno 1913, n. 641, in mutui al personale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire nei predetti mutui l'ulteriore importo di L. 209.638.931,87, da prelevare dalle disponibilità liquide del patrimonio del "Fondo pensioni e sussidi" del personale ferroviario. Su quest'ultima sommi verri corrisposto dalla "Gestione dei mutui al personale" l'interesse annuo del 5 per cento, da accreditare a favore della "Gestione del fondo pensioni e sussidi".
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