LEGGE 15 dicembre 1949, n. 965

Type Legge
Publication 1949-12-15
Ultimo aggiornamento 1950-01-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

A completamento della somma, di L. 190.361.068,13, investita in base alla legge 19 giugno 1913, n. 641, in mutui al personale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire nei predetti mutui l'ulteriore importo di L. 209.638.931,87, da prelevare dalle disponibilità liquide del patrimonio del "Fondo pensioni e sussidi" del personale ferroviario. Su quest'ultima sommi verri corrisposto dalla "Gestione dei mutui al personale" l'interesse annuo del 5 per cento, da accreditare a favore della "Gestione del fondo pensioni e sussidi".

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