DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1949, n. 969

Type DPR
Publication 1949-11-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuta la necessita' di modificare alcune norme relative alla composizione delle Commissioni giudicatrici ai programmi di esami per l'ammissione nella carriera amministrativa del Ministero del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1

L'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, 438, e' sostituito dal seguente: La Commissione giudicatrice del concorso per esami grado iniziale della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro (gruppo A) e' composta: 1) di un consigliere di Stato che la presiede; 2) di un consigliere della Corte dei conti; 3) di un professore di universita', docente di materie giuridiche od economiche; 4) del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro; 5) di due funzionari della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 6°. I membri di cui ai numeri 1 e 2 saranno designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti. E' in facolta' dell'Amministrazione di nominare, pei commissari di cui ai numeri 2 e 3, due supplenti appartenenti rispettivamente allo stesso ordine e grado; possono inoltre essere nominati altri due supplenti, da scegliersi tra i funzionari della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, dei quali uno pel commissario di cui al n. 4 e uno pel commissari di cui al n. 5. I commissari supplenti sostituiscono quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti. Nel caso di assenza o impedimento a tempo indeterminato di qualsiasi componente la Commissione, si procede alla sostituzione definitiva. Qualora questa abbia luogo mediante un commissario supplente, si procede altresi' alla nomina di un nuovo supplente. In caso di assenza o di impedimento temporanei del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere della Corte dei conti, nelle cui veci subentra, il magistrato dello stesso ordine e grado chiamato a far parte della Commissione giudicatrice in qualita' di supplente. In ogni caso, la composizione numerica della Commissione non puo' subire alcuna variazione e la Commissione stessa non potra' funzionare con la presenza di un numero di supplenti superiore a due. Un funzionario della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 9°, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione. Nel caso che la Commissione debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parita' di voti prevale il voto del presidente. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/01/1950, n. 10 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 2

L'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, e' sostituito dal seguente: La Commissione giudicatrice del concorso per esami a volontario nel ruolo del personale di gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra, e' composta: 1) di un magistrato del Consiglio di Stato, di grado non superiore al 5°, che la presiede; 2) di quattro funzionari della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 7°. E' in facolta' dell'Amministrazione di nominare, pei commissari di cui al n. 2, non piu' di due supplenti, da scegliersi tra i funzionari della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 7°. I commissari supplenti sostituiscono quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti. Nel caso di assenza o impedimento a tempo indeterminato di qualsiasi componente la Commissione, si procede alla sostituzione definitiva. Qualora questa abbia luogo mediante un commissario supplente, si procede altresi' alla nomina di un nuovo supplente. In caso di assenza o di impedimento temporanei del presidente, le relative funzioni sono esercitate da altro magistrato designato dal Presidente del Consiglio di Stato da nominarsi in una col presidente della Commissione. In ogni caso, la composizione numerica della Commissione non puo' subire alcuna variazione e la Commissione stessa non potra' funzionare con la presenza di un numero di supplenti superiore a due. Un funzionario della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 9°, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/01/1950, n. 10 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 3

L'art. 5 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, e' sostituito dal seguente: La Commissione giudicatrice del concorso per esami al grado iniziale della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro (gruppo C) e' composta: 1) di un funzionario della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, che la presiede; 2) di tre funzionari della stessa carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 7°. E' in facolta' dell'Amministrazione di nominare, pei commissari di cui al n. 2, non piu' di due supplenti, da scegliersi tra i funzionari della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 7°. I commissari supplenti sostituiscono quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti. Nel caso di assenza o impedimento a tempo indeterminato di qualsiasi componente la Commissione si procede alla sostituzione definitiva Qualora questa abbia luogo mediante un com missario supplente, si procede altresi' alla nomina di un nuovo supplente. In caso di assenza o di impedimento temporanei del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal commissario piu' elevato in grado o piu' anziano, nelle cui veci subentra il funzionario chiamato a far parte della Commissione stessa in qualita' di supplente. In ogni caso, la composizione numerica della Commissione non puo' subire alcuna variazione. Un funzionario della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 10°, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione. Nel caso che la Commissione debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parita' di voti prevale il voto del presidente. Le disposizioni di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 1 e 2 saranno applicabili ai concorsi banditi lino ai 31 dicembre 1950. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/01/1950, n. 10 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 4

L'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, e' sostituito dai seguente: Il programma di esami del concorso ai grado iniziale della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro (gruppo A) e' stabilito come appresso: Prove scritte: Parte prima: economia politica; scienza delle finanze; diritto finanziario e contabilita' generale dello Stato; Parte seconda: diritto privato (diritto civile e commerciale); Parte terza: diritto costituzionale e diritto amministrativo. Prova orale: La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte nonche' su nozioni di statistica metodologica ed economica. E' data facolta' all'Amministrazione di precisare, in apposito allegato al decreto Ministeriale con il quale Tiene indetto il concorso, il contenuto delle singole materie di esame in termini analitici.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 1. - FRASCA

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