DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 975

Type DPR
Publication 1949-07-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per le finanze; Decreta:

Art. 1

Piena, ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia, e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamenti; c) Scambio di Note.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'11 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo commerciale e dall'art. 9 dell'Accordo di pagamenti.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - BERTONE - VANONI - LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alle Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1949

Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 112. - FRASCA

Accordo I- art. 1

Accordo commerciale fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, desiderosi di sviluppare gli scambi commerciali tra l'Italia e l'U.R.S.S. hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Le reciproche forniture verranno effettuate secondo i contingenti previsti nelle Liste I, II, III e IV, annesse al presente Accordo nonche' secondo le Liste di contingenti che saranno successivamente concordate fra i due Governi. Le Liste I e II hanno la validita' di un anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo; Le Liste III e IV hanno la validita' di tre anni a partire dalla stessa data. I rispettivi organi dei due Paesi, nei limiti della propria competenza, presteranno la necessaria assistenza per l'attuazione degli scambi commerciali previsti dai contingenti sopra indicati. Essi s'impegnano, in particolare, a rilasciare senza ostacoli le necessarie licenze d'importazione e d'esportazione.

Accordo I- art. 2

Art. 2. I due Governi esamineranno con la massima benevolenza la possibilita' di aumentare i contingenti previsti nelle Liste indicate all'Art. 1, come pure di aggiungere altri contingenti per merci non previste nelle Liste stesse.

Accordo I- art. 3

Art. 3. L'utilizzo dei contingenti indicati all'Art. 1, verra' effettuato in base ai contratti che saranno conclusi tra le persone fisiche e giuridiche italiane da una parte e le organizzazioni sovietiche per il commercio estero dall'altra. Con l'osservanza delle disposizioni vigenti nei due Paesi, in materia di importazione e di esportazione, potranno anche essere contrattate forniture di merci non indicate nelle Liste contingentali di cui all'Art. 1, restando inteso che le Autorita' competenti dei due Governi esamineranno con benevolenza le relative richieste di licenze di importazione o di esportazione.

Accordo I- art. 4

Art. 4. Tutti i pagamenti concernenti il presente Accordo saranno effettuati in conformita' alle disposizioni dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna fra le due Parti.

Accordo I- art. 5

Art. 5. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. costituiranno una Commissione Mista composta da rappresentanti delle due Parti. Compito di tale Commissione sara' di seguire l'esecuzione del presente Accordo e dell'Accordo di pagamenti, firmati in data odierna, e di concordare le misure da sottoporre ai due Governi sia per l'applicazione degli Accordi stessi, sia per migliorare gli scambi commerciali fra i due Paesi. La Commissione Mista si riunira' su richiesta di una delle Parti, alternativamente a Roma ed a Mosca.

Accordo I- art. 6

Art. 6. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma e sara' valido per un periodo di tre anni. Qualora nessuna delle due Parti avra' dichiarato, almeno sei mesi prima del termine di scadenza, il suo desiderio di porre fine alla validita' del presente Accordo, esso restera' in vigore fino allo scadere del periodo di sei mesi decorrenti dal giorno in cui verra' denunciato da una delle due Parti. Fatto a Mosca, l'11 dicembre 1948 in due esemplari in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste A. I. MIKOJAN Per il Governo della Repubblica italiana UGO LA MALFA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Liste- Lista I

Allegato all'Accordo commerciale, dell'11 dicembre 1948, tra la Repubblica italiana e l'U.R.S.S. LISTA I DELLE MERCI DA FORNIRSI DALL'U.R.S.S. ALL'ITALIA NEL PRIMO ANNO DI VALIDITA DELL'ACCORDO COMMERCIALE Frumento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 300.000 Avena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 100.000 Patate da seme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 2.500 Minerali di ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 200.000 Minerali di manganese. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 20.000 Sali potassici (40% K2O) . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 25.000 Apatite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 25.000 Amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 2.500 Caolino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 10.000 Paraffina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 5.000 Cera montana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 300 Ozocherite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 300 Legname segato di abete . . . . . . . . . . . . . . . . . mc. 150.000 Legname segato di essenze dure . . . . . . . . . . . . . . mc. 25.000 Traverse ferroviarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 100.000 Tabacco (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 750 Altre merci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 900.000.000 (1) Contro Tonn. 3.000 di tabacchi italiani.

Liste- Lista II

Allegato all'Accordo commerciale, dell'11 dicembre 1948, tra la Repubblica italiana e l'U.R.S.S. LISTA II PELLE MERCI DA FORNIRSI DALL'ITALIA ALL'U.R.S.S. NEL PRIMO ANNO DI VALIDITA DELL'ACCORDO COMMERCIALE Escavatori da mc. 1,25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 70 Gru girevoli e a cingoli da 5 a 25 Tonn . . . . . . . . . . . . n. 55 Macchine elettriche di piccola potenza (generatori da 15-25 KW) . . . . . . . . . . . . . . Lit. 600.000.000 Motori elettrici della potenza di 100 KW . . . . . . . . . . . n. 125 Motori elettrici interamente chiusi, della potenza di 20-40-70 KW . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 500 Saldatrici e forni elettrici . . . . . . . . . . . . Lit. 300.000.000 Macchine utensili. . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 5.000.000.000 Utensileria meccanica. . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 200.000.000 Macchine tessili . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 600.000.000 Centrifughe per L'industria chimica. . . . . . . . . Lit. 150.000.000 Compressori per impianti frigoriferi e compressori di aria. . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 600.000.000 Filtri a vuoto (da 10 a 30 mq.) . . . . . . . . . . . Lit. 30.000.000 Martelli pneumatici. . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 300.000.000 Macchine per prova materiali. . . . . . . . . . . . . Lit. 60.000.000 Parti di ricambio ed accessoriper autoveicoli e per macchinari di ogni specie. . . . . . . . . . . Lit. 250.000.000 Cinghie di trasmissione ed articoli tecnici in cuoio . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 120.000.000 Cuscinetti a sfere e a rulli . . . . . . . . . . . Lit. 1.200.000.000 Cavi elettrici (sottomarini, per miniera, ed altri). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Km. 2.000 Funi di acciaio, zincate ed altre . . . . . . . . . . . . Tonn. 1.000 Rotaie per ferrovia Decauville e relativi accessori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 2.000 Alluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 5.000 Mercurio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bombole 10.000 Pietrine per orologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 15.000.000 Fibre artificiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 2.000 Canapa, greggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 2.000 Canapa pettinata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 2.000 Manufatti di canapa (filati e cordami). . . . . . . . . . Tonn. 2.000 Sughero (greggio, lavorato e manufatti) . . . . . . . . . Tonn. 2.000 Carta per condensatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 200 Carta per sigarette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 200 Vernici e smalti anticorrosivi. . . . . . . . . . . . . . Tonn. 1.000 Zolfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 10.000 Piriti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 20.000 Coloranti organici sintetici. . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 500 Estratti tannici (di castagno e di sommacco). . . . . . . Tonn. 3.000 Cremore di tartaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 300 Acido tartarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 500 Acido citrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 200 Acido borico, greggio e raffinato . . . . . . . . . . . . . Tonn. 200 Borace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 100 Olii essenziali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 75 Prodotti medicinali e specialita' farmaceutiche . . . Lit. 60.000.000 Prodotti chimici (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 1.200 Limoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 300.000.000 Mandorle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 1.000 Semi da prato (erba medica e trifoglio incarnato) . . . . Tonn. 1.000 Tabacco (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 3.000 Altre merci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 900.000.000 (1) Fenolo Tonn. 100; etil-acetato Tonn. 200; butil-acetato Tonn. 200; amil-acetato Tonn. 50; acetone Tonn. 200; tannino Tonn. 50; alcool butilico Tonn. 200; canfora sintetica Tonn. 200. (2). Contro Tonn. 750 di tabacchi sovietici.

Liste- Lista III

Allegato all'Accordo commerciale, dell'11 dicembre 1948, tra la Repubblica italiana e l'U.R.S.S. LISTA III DELLE MERCI DA FORNIRSI DALL'ITALIA ALL'U.R.S.S. NEI TRE ANNI DI VALIDITA DELL'ACCORDO COMMERCIALE Navi da carico, portata 5.000 Tonn. ciascuna, con rafforzamenti antighiaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3 Motonavi frigorifere (per pesce), portata 1.200. Tonn. (stazza lorda 1.700. Tonn.), ciascuna, con rafforzamenti antighiaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3 Rimorchiatori marini della potenza di 350 HP. . . . . . . . . . n. 15 Bimorchiatori costieri della potenza di 150 HP. . . . . . . . . n. 20 Bacini galleggianti della portata di 750 Tonn. . . . . . . . . . n. 1 Draghe della capacita' di 55 e 150 mc. all'ora, con n. 10 bette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 Gru: galleggianti da 90/15 Tonn. (1). . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 a torretta da 2,5 Tonn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 24 a cingoli da 5 Tonn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 200 girevoli da 5 a 25 Tonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 70 Escavatori della capacita' da mc. 1,25 a 3,5 . . . . . . . . . n. 245 Equipaggiamenti per centrali termo-elettriche da 500 KW. . . . n. 150 Locomotori elettrici per usi industriali fino a 35 Tonn . . . . n. 60 Motori elettrici di potenza superiori a 100 KW . . . . . . . . n. 125 Motori elettrici totalmente chiusi, della potenza di 20-40-70 KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.500 Trasformatori di grande potenza e relative apparecchiature elettriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 1.300.000.000 Saldatrici e forni elettrici . . . . . . . . . . . . Lit. 900.000.000 Condotte forzate per impianti idro-elettrici (prevalenza 600 metri) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 14.000 Turbine idrauliche Pelton da 6/10 mila KW, e tre alternatori . . n. 5 Rotaie per ferrovie Decauville e relativi accessori. . . Tonn. 23.000 Macchine utensili. . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 5.500.000.000 (1) Eventualmente aumentabili a n. 4.

Liste- Lista IV

Allegato all'Accordo commerciale, dell'11 dicembre 1948, tra la Repubblica italiana e l'U.R.S.S. LISTA IV DEI MATERIALI DA FORNIRSI DALL'U.R.S.S. ALL'ITALIA NEI TRE ANNI DI VALIDITA DELL'ACCORDO COMMERCIALE ED OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA EFFETTUARSI DALL'ITALIA ALL'U.R.S.S. DI CUI ALLA LISTA III. Ghisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 100.000 Acciaio in lingotti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 75.000 Olio minerale greggio . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 100.000 Rame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 3.000 Nichel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonn. 800

Accordo II- Art. 1

Accordo di pagamenti tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, allo scopo di regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Italia e l'U.R.S.S., hanno convenuto quanto segue: Art. 1. I pagamenti tra la Repubblica italiana e l'U.R.S.S., indicati al successivo art. 2, saranno effettuati in Italia per il tramite dell'Ufficio italiano dei Cambi, agente per conto del Governo italiano, e nell'U.R.S.S. per il tramite della Banca di Stato dell'U.R.S.S., agente a nome del Governo dell'U.R.S.S. A tal fine ciascuno dei predetti Istituti aprira', a nome dell'altro, un conto in lire italiane, a credito del quale sara' portato l'ammontare in lire italiane dei pagamenti effettuati, ai sensi del presente Accordo, da debitori residenti rispettivamente in Italia o nell'U.R.S.S., in favore di creditori-residenti rispettivamente nell'U.R.S.S. od in Italia. Detti Istituti si comunicheranno immediatamente tutti i versamenti a credito di tali conti, emettendo ordini di pagamento espressi in lire italiane. Ricevuti tali ordini, la Banca di Stato dell'U.R.S.S. o l'Ufficio italiano dei Cambi effettuera' immediatamente i pagamenti alle rispettive organizzazioni e persone, indipendentemente della situazione dei conti, fino a quando il saldo dei conti stessi non avra' raggiunto il limite di 600 milioni di lire italiane previsto all'articolo 5 del presente Accordo.

Accordo II- Art. 2

Art. 2. Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano: a) ai pagamenti per le merci da fornire in conformita' alle disposizioni dell'Accordo commerciale tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste firmato in data odierna; b) ai pagamenti delle spese connesse alle operazioni commerciali, quali: spese di trasporto, portuarie, di spedizione, di assicurazione, noli marittimi, ecc., come pure ai pagamenti per le ordinarie riparazioni di navi; c) ad altri pagamenti che potranno essere concordati tra le competenti Autorita' dei due Paesi.

Accordo II- Art. 3

Art. 3. Le competenti Autorita' dei due Paesi rilasceranno, nel quadro delle rispettive disposizioni valutarie generali, le necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei pagamenti previsti all'art. 2 del presente Accordo.

Accordo II- Art. 4

Art. 4. L'ammontare dei pagamenti previsti all'art. 2 del presente Accordo, potra' essere espresso in lire italiane, oppure in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri o in lire sterline. Se tale ammontare sara' espresso in valuta diversa dalla lira italiana la sua conversione in lire italiane sara' effettuata, in conformita' dal regime valutario attualmente vigente in Italia, al cambio medio tra la quotazione media mensile del dollaro U.S.A. o del franco svizzero o della lira sterlina, calcolata secondo il decreto legislativo italiano del 28 novembre 1947, n. 1347, ed il cambio del dollaro U.S.A. o dal franco svizzero o della lira sterlina d'esportazione (conti valutari 50%) alla chiusura della Borsa di Roma il giorno precedente quello dell'esecuzione del versamento. Nel caso che il regime valutario sopra menzionato venisse modificato, la conversione delle suindicate valute estere in lire italiane sara' effettuata, secondo il nuovo regime valutario che verra' stabilito in Italia.

Accordo II- Art. 5

Art. 5. Il saldo dei conti indicati all'art. 1 del presente Accordo non dovra' superare i 600 milioni di lire italiane. Non appena il saldo predetto avra' raggiunto l'importo di 300 milioni di lire italiane, le due Parti si metteranno d'accordo sulle opportune misure da adottare affinche' esso non superi il limite indicato al comma precedente. Sull'ammontare anticipato dalla parte creditrice oltre il limite di 300 milioni di lire italiane, la parte debitrice conteggera' gli interessi a favore della parte creditrice nella misura del 2% annuo. Il computo degli interessi verra' effettuato alla fine di ogni mese e l'ammontare degli interessi conteggiati sara' iscritto nei conti di cui all'art. 1 del presente Accordo.

Accordo II- Art. 6

Art. 6. Il primo di ogni mese sara' effettuato l'aggiustamento del saldo costituitosi sui conti previsti all'art. 1 del presente Accordo, sulla base del cambio del dollaro U.S.A. in lire italiane, medio tra la quotazione media mensile del dollaro U.S.A. calcolata secondo il decreto legislativo italiano del 28 novembre 1947, n. 1347, ed il cambio del dollaro U.S.A. d'esportazione (conti valutari 50%) alla chiusura della Borsa di Roma l'ultimo giorno del mese precedente. Il predetto aggiustamento avra' luogo sull'intero saldo esistente nel giorno dell'aggiustamento stesso, nel caso che l'ammontare dei pagamenti effettuati in base agli ordini del Paese creditore a valere sul conto indicato all'art. 1 del presente Accordo, nel corso dei tre mesi precedenti il giorno dell'aggiustamento, sia uguale o superiore al saldo creditore esistente tre mesi prima a contare da tale giorno. Qualora invece l'ammontare dei menzionati pagamenti sia inferiore al saldo creditore esistente tre mesi prima del giorno dell'aggiustamento, questo sara' effettuato sul saldo risultante nel giorno dell'aggiustamento, diminuito della quota del saldo esistente tre mesi prima di tale giorno non utilizzata al giorno stesso.

Accordo II- Art. 7

Art. 7. L'Ufficio italiano dei Cambi e la Banca di Stato dell'U.R.S.S. si metteranno d'accordo sulle modalita' tecniche da osservare per la tenuta dei conti previsti all'art. 1 del presente Accordo.

Accordo II- Art. 8

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