LEGGE 9 novembre 1949, n. 981

Type Legge
Publication 1949-11-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, è valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ai fini dell'avanzamento. Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado vero presso comandi di reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.

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