LEGGE 1 dicembre 1949, n. 982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per la difesa può, con motivato decreto, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali società aventi i requisiti previsti dall'art. 751 del Codice della navigazione e dal decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88, abbiano la effettiva disponibilità, ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 756 del predetto Codice, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata. Per gli aeromobili di cui al comma precedente resta fermo il disposto dell'art. 752 del Codice della navigazione, e gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, dello stesso Codice pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulle predette società.
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