DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1949, n. 988
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto deliberato dal 42° e 43° Congresso della Societa' "Dante Alighieri", col quale viene modificato lo statuto in vigore; Visti gli atti; Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 787; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto l'art. 16 dei Codice civile; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato lo statuto della Societa' "Dante Alighieri", con sede in Roma, deliberato dal 42° e 43° Congresso composto di sedici articoli ed una disposizione transitoria. Detto statuto sara' munito di visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla corte dei conti, addi' 3 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 10. - FRASCA
Statuto della Dante Alighieri- art. 1
Statuto della "Dante Alighieri" Art. 1. La "Dante Alighieri" ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, tenendo alto dovunque il sentimento d'italianita', ravvivando i legami spirituali dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore e il culto per la civilta' italiana.
Statuto della Dante Alighieri- art. 2
Art. 2. Per il conseguimento delle sue finalita', a mezzo del Comitati all'estero, la "Dante Alighieri" istituisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli e corsi di lingua e di cultura, diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa; a mezzo dei Comitati in Italia partecipa alle attivita' intese ad accrescere ed ampliare la cultura della nazione e promuove ogni manifestazione rivolta ad illustrare l'importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiano.
Statuto della Dante Alighieri- art. 3
Art. 3. La "Dante Alighieri" e' una Societa' costituita da soci riuniti in Comitati locali e in Sezioni da questi dipendenti. E' diretta da un Consiglio centrale ed ha sede in Roma, Palazzo Firenze.
Statuto della Dante Alighieri- art. 4
Art 4. Possono far parte della Societa' gli enti pubblici e privati e le persone di riconosciuta onorabilita' che accettano il presente statuto, indipendentemente da ogni particolare nazionalita', confessione e ideologia politica. Sull'ammissione, dimissione ed esclusione del socio deliberano i Comitati a norma del regolamento.
Statuto della Dante Alighieri- art. 5
Art. 5. I soci si distinguono in: 1) benemeriti, per segnalati servigi, elargizioni e donazioni cospicue fatte alla Societa'; 2) perpetui, che pagano una volta tanto una determinata quota; 3) ordinari, che pagano annualmente una determinata quota; 4) aggregati, e cioe' alunni delle scuole primarie italiane, che pagano annualmente una determinata quota. Il Consiglio centrale stabilisce i contributi e le quote dei soci perpetui, ordinari e aggregati. Esso ha la facolta' di ridurre la quota annuale dei soci ordinari per eventuali categorie.
Statuto della Dante Alighieri- art. 6
Art. 6. Per la costituzione di un Comitato all'interno e' necessario il numero minimo di cinquanta soci di eta' superiore ai 18 anni, e per i Comitati all'estero di venticinque. Ove tale numero non venga raggiunto, potra' essere costituita una Sezione alle dipendenze del Comitato piu' vicino. All'estero, dove non sia possibile costituire ne' un Comitato ne' una Sezione, i soci, quando siano almeno nove, possono, con il consenso del Consiglio centrale, costituirsi in Rappresentanza. La costituzione del Comitati e' ratificata dal presidente della Societa'. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio centrale ha facolta' di sciogliere un Comitato o una Rappresentanza, che pertanto cessano di far parte della Societa'. Essi possono appellarsi al prossimo Congresso. I soci residenti nei centri ove non esistano Comitati o Sezioni oppure, per l'estero, Rappresentanze, potranno, individualmente, iscriversi presso il Comitato viciniore, o presso la Sede centrale.
Statuto della Dante Alighieri- art. 7
Art. 7. I Comitati curano le iscrizioni dei soci e promuovono ogni iniziativa rivolta ad attuare i fini della Societa'. In armonia con le disposizioni del presente statuto e del regolamento e, per quanto si riferisce ai Comitati e alle Rappresentanze all'estero, con le leggi locali, essi provvedono all'ordinamento proprio e a quello delle eventuali Sezioni dipendenti. I Comitati eleggono il proprio presidente e il proprio Consiglio direttivo, a norma di regolamento. Hanno diritto di voto i soci aventi almeno 18 anni. Per la eleggibilita' alle diverse cariche sociali occorrono 21 anni compiuti. Il diritto di voto attivo e passivo si acquista tre mesi dopo l'iscrizione. I Comitati all'estero eleggono i propri dirigenti in conformita' alle disposizioni dei rispettivi statuti. Allo scopo di meglio e piu' intensamente perseguire i fini sociali, ciascun Comitato costituisce nel proprio seno un Sottocomitato femminile, uno studentesco ed uno operaio. Entro il mese di marzo di ogni anno i Comitati trasmettono al Consiglio centrale il rendiconto morale e finanziario della propria gestione i Comitati all'estero comunicano al Consiglio centrale la relazione morale ed il bilancio dell'esercizio non appena siano stati approvati dall'assemblea annuale.
Statuto della Dante Alighieri- art. 8
Art. 8. La "Dante Alighieri" provvede allo svolgimento della sua attivita' con i contributi delle varie categorie di soci, nonche' di enti e di singoli e con i redditi dei patrimonio sociale. Vanno in aumento del patrimonio inalienabile della Societa': a) le quote dei soci perpetui; b) le eredita', i lasciti, i legati e le donazioni senza speciale destinazione, anche se assegnate a singoli Comitati. Tuttavia, in questo caso, il frutto di tali liberalita' rimane a disposizione del Comitato beneficiario. I Comitati esistenti in Italia rispondono dei loro introiti al Consiglio centrale e li pongono a sua disposizione, detratte le somme ad essi riservate dalle norme regolamentari. I Comitati e le rappresentanze all'estero dispongono integralmente dei propri introiti per il conseguimento dei fini sociali. L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Statuto della Dante Alighieri- art. 9
Art. 9. Il Consiglio centrale della Societa' e' composto di un presidente e di altri ventisei membri eletti dal Congresso, ai sensi del successivo art. 12 di essi, non piu' della meta' possono essere presidenti di Comitati e almeno un terzo debbono risiedere a Roma. Il presidente ha la rappresentanza legale della Societa', dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto. Gli altri membri del Consiglio centrale durano in carica quattro anni, si rinnovano per meta' ogni due anni, a turno d'anzianita', e sono rieleggibili. Il Consiglio centrale elegge nel proprio seno due o piu' vicepresidenti, un delegato alla sovraintendenza dei conti ed un segretario, i quali tutti, con il presidente, costituiscono l'Ufficio di presidenza, da cui dipende la Segreteria generale della Societa' con tutto il personale. Qualora il presidente dovesse cessare dalla carica, il Consiglio centrale delibera quale dei consiglieri debba assumerne le funzioni fino alle nuove elezioni. Ove tutto il Consiglio fosse dimissionario, la gestione della Societa' e' assunta dai revisori dei conti, i quali hanno l'obbligo di indire le elezioni entro due mesi.
Statuto della Dante Alighieri- art. 10
Art. 10. Il Consiglio centrale esegue le deliberazioni del Congresso: provvede al conseguimento degli scopi sociali; coordina, vigila, assiste i Comitati nelle loro attivita'; delibera le spese straordinarie, decreta le ricompense di primo grado (medaglia d'oro "Pasquale Villari", medaglia d'oro "Paolo Boselli". Esso risponde dei suoi atti verso il Congresso. Si raduna di norma almeno ogni due mesi e tutte le volte che il presidente ritenga opportuno convocarlo, o ne sia richiesto da un terzo dei consiglieri. Le sue adunanze sono valide con la presenza, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei suoi componenti. I consiglieri che non abbiano partecipato a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.
Statuto della Dante Alighieri- art. 11
Art. 11. Il Consiglio centrale ha facolta' di nominare consiglieri emeriti i consiglieri centrali che abbiano acquistato alte benemerenze verso la Societa'. Essi sono nominati a vita e il loro numero massimo e' di venti. Possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio centrale che puo' affidare loro missioni ed incarichi speciali.
Statuto della Dante Alighieri- art. 12
Art. 12. Il Congresso della "Dante" si riunisce ogni anno e possono intervenirvi tutti i soci regolarmente tesserati, ma il diritto di discussione e di voto e' riservato ai soci delegati, I Comitati possono nominare delegato qualunque dei propri soci, ma nessun socio puo' avere piu' di una delega e disporre, pertanto, di piu' di un voto in seno al Congresso. I Comitati in Italia provvedono alla nomina dei loro delegati nella misura di uno ogni cinquanta soci per i primi cinquecento e, oltre tale numero, di uno ogni cinquecento. I Comitati e le Rappresentanze all'estero provvedono alla nomina dei loro delegati nella misura di uno fino a duecento soci. Se i soci superano il numero di duecento, nominano un delegato per ogni ulteriore gruppo di trecento o frazione di esso. I Comitati che non abbiano fatto pervenire al Consiglio centrale il loro rendiconto morale e finanziario e, per quelli esistenti in Italia, che non abbiano eseguito i relativi versamenti non possono inviare delegati al Congresso. Il Congresso elegge il proprio Ufficio di presidenza e gli scrutatori delle varie votazioni. Spetta al Congresso esaminare il rendiconto morale e finanziario della Societa', presentato dal Consiglio centrale; discutere il bilancio consuntivo sulla relazione dei revisori dei conti; deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; eleggere il presidente, i membri del Consiglio centrale ed i revisori dei conti della Societa'. E' parimenti di competenza del Congresso designare la citta' in cui dovra' radunarsi il Congresso successivo. I delegati che non possano presenziare al Congresso hanno facolta' di partecipare all'elezione del presidente, dei consiglieri centrali e dei revisori dei conti, inviando le loro schede al Consiglio centrale, tramite la presidenza del Comitato rispettivo ed in conformita' delle norme regolamentari di esecuzione del presente statuto.
Statuto della Dante Alighieri- art. 13
Art. 13. Il Collegio del revisori dei conti e' costituito da tre membri, che adempiono il loro mandato di revisione amministrativa e contabile durante il corso degli esercizi finanziari per i quali sono stati eletti. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi presentano al Congresso della Societa' una relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
Statuto della Dante Alighieri- art. 14
Art. 14. Tutte le cariche elettive della Societa' sono gratuite.
Statuto della Dante Alighieri- art. 15
Art. 15. Eventuali modifiche del presente statuto debbono essere discusse e deliberate dal Congresso della Societa'. Le proposte di modifiche possono venir formulate dal Consiglio centrale o presentate alla presidenza della Societa' da almeno un sesto dei Comitati. In entrambi i casi, esse debbono essere comunicate ai Comitati almeno tre mesi prima della convocazione del Congresso. Le conseguenti deliberazioni debbono essere prese da almeno due terzi dei delegati presenti.
Statuto della Dante Alighieri- art. 16
Art. 16. Il Consiglio centrale provvede a stabilire le norme regolamentari di esecuzione del presente statuto. Disposizione transitoria. Per la prima applicazione del presente statuto il presidente ed i revisori dei conti attualmente in carica vi restano rispettivamente il primo fino al 1952 ed i secondi al 1950. I consiglieri centrali che uscirebbero di carica nel 1949 la conservano fino al 1950. Le norme sopratrascritte sono quelle deliberate dal 42° e 43° Congresso della Societa'" Dante Alighieri" a modifica dello statuto attualmente in vigore. p. Il Presidente della Societa' "Dante Alighieri" ARANGIO RUIZ Visto, Il Presidente del Consiglio del Ministri DE GASPERI
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